Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prendera' in considerazione la necessita' di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorita' pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonche' prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art11 · fonte su Normattiva