per il diritto ad una ricompensa 1. Le operazioni di salvataggio che hanno avuto un risultato utile danno diritto ad una remunerazione. 2. Salvo disposizione contraria, nessun pagamento e' dovuto in base alla presente Convenzione se le operazioni di salvataggio non hanno dato luogo a risultati utili. 3. Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche se la nave tratta in salvo e la nave che effettua le operazioni di soccorso appartengono allo stesso proprietario.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art12 · fonte su Normattiva