umanitari Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata in vista di confiscare, fermare o detenere carichi umanitari donati da uno Stato, se questo Stato ha accettato di remunerare i servizi di soccorso resi in relazione a tali carichi umanitari.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
