di proprieta' di uno Stato A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata per confiscare, fermare o detenere con qualsiasi provvedimento giudiziario carichi non commerciali appartenenti ad uno Stato ed aventi diritto in occasione delle operazioni di soccorso, all'immunita' sovrana in base a principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ne' per intentare un procedimento in rem contro tali carichi.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art25 · fonte su Normattiva