Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
