[1]Traduzione

[2]Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo considerato il loro impegno in virtu' dello Statuto del Consiglio d'Europa: desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della societa'; considerato che a tale scopo e' auspicabile rafforzare le proprie capacita' individuali e collettive al fine di reagire alla criminalita'; determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978; tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1. Campo d'applicazione

[4]L'articolo 1 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: 1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine piu' breve, l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria e' domandata, e' di competenza delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente. 2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna ne' ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune. 3. L'assistenza giudiziaria puo' essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorita' amministrative e contro la decisione delle quali puo' essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale. 4. L'assistenza giudiziaria non puo' essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilita' di una persona giuridica nella Parte richiedente.»

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art1 · fonte su Normattiva