1. Al loro arrivo nello Stato d'accoglimento i lavoratori migranti e i loro familiari riceveranno tutte le informazioni e i consigli adeguati nonche' tutta l'assistenza necessaria per la loro sistemazione ed il loro adattamento. 2. A tale scopo, i lavoratori migranti ed i loro familiari beneficeranno dell'aiuto e dell'assistenza dei servizi sociali e degli organismi di utilita' pubblica dello Stato d'accoglimento nonche' dell'aiuto fornito dalle autorita' consolari del loro Stato d'origine. Inoltre i lavoratori migranti beneficeranno alla stessa stregua dei lavoratori nazionali dell'aiuto e dell'assistenza del servizio del posto di lavoro. Tuttavia, ciascuna Parte Contraente fara' in modo di assicurare, qualora la situazione lo richieda, dei servizi sociali specializzati al fine di facilitare o coadiuvare l'assistenza ai lavoratori migranti e alle loro famiglie. 3. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare ai lavoratori migranti e ai loro familiari la liberta' di praticare il culto che essi professano; essa facilitera' loro, nei limiti dei mezzi disponibili, la pratica di tale culto.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art10 · fonte su Normattiva