delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare 1. La condizione di lavoratore migrante non deve ostacolare il recupero delle somme dovute a persone rimaste nello Stato d'origine a titolo di obbligazione alimentare derivante da legami familiari, di parentela, di matrimonio o di unione ivi compresi gli obblighi alimentari verso un figlio non legittimo. 2. Ciascuna Parte Contraente prendera' i provvedimenti necessari ad assicurare il recupero delle somme dovute a titolo di obbligazione alimentare, utilizzando a tale scopo, nei limiti del possibile il formulario adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 3. Ciascuna Parte Contraente adottera', nei limiti del possibile, dei provvedimenti al fine di nominare un'unica autorita' nazionale o regionale, incaricata di ricevere e di inviare le richieste di alimenti dovuti a titolo di obbligazione alimentare rispondenti alle condizioni del precedente paragrafo 1. 4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni bilaterali o multilaterali gia' concluse o da concludere.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art11 · fonte su Normattiva