[1]Articolo III-136

[2]1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

  • a)il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
  • b)il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. 2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, puo' chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:
  • a)rinvia il progetto al Consiglio che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, oppure
  • b)chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art136 · fonte su Normattiva