sociale 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare nel proprio territorio, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari parita' di trattamento con i propri nazionali in materia di sicurezza sociale, con riserva delle condizioni richieste dalla propria legislazione e dagli accordi bilaterali e multilaterali conclusi o da concludere tra le Parti Contraenti interessate. 2. Inoltre le Parti Contraenti faranno tutto il possibile per garantire ai lavoratori migranti e ai loro familiari il mantenimento dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, nonche' la prestazione di servizi sociali all'estero, mediante accordi bilaterali e multilaterali.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art18 · fonte su Normattiva