[1]Migrazione e asilo

[2]1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare e a condividere opinioni in materia di migrazione, anche irregolare, tratta di esseri umani, asilo, integrazione, mobilita' dei lavoratori e sviluppo, visti, sicurezza dei documenti, dati biometrici e gestione delle frontiere. 2. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:

  • a)la Nuova Zelanda accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita', e
  • b)ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio della Nuova Zelanda, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita'. In linea con i loro obblighi internazionali, tra cui quelli previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944, gli Stati membri e la Nuova Zelanda forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. 3. Su richiesta di una di esse, le parti vaglieranno la possibilita' di concludere un accordo tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea in materia di riammissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del presente accordo. Tale accordo prendera' in considerazione adeguate disposizioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art35 · fonte su Normattiva