dei risparmi 1. Ciascuna Parte Contraente permettera', secondo le modalita' fissate dalla sua legislazione, il trasferimento di tutti o parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che quest'ultimi desiderano trasferire. Tale disposizione verra' applicata anche al trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titoli di obbligazione alimentare. Il trasferimento delle somme dovute dai lavoratori migranti a titolo di obbligazione alimentare non potra' essere in nessun caso ostacolata o impedita. 2. Ciascuna Parte Contraente permettera', nel quadro delle convenzioni bilaterali o con ogni altro mezzo, il trasferimento delle somme che spettano ai lavoratori migranti qualora essi lascino il territorio dello Stato d'accoglimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art17 · fonte su Normattiva