al paese d'origine 1. Ciascuna Parte Contraente adottera', per quanto possibile, le disposizioni adeguate al fine di assistere i lavoratori migranti ed i loro familiari al momento del loro rientro definitivo nel paese d'origine, in particolare quelle previste all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della presente Convenzione. Sara' lasciata a ciascuna Parte Contraente la facolta' di fornire una assistenza finanziaria. 2. Affinche' i lavoratori migranti possano conoscere, prima del loro viaggio di ritorno, le condizioni alle quali avverra' il loro nuovo insediamento nel paese d'origine, quest'ultimo comunichera' allo Stato d'accoglimento, che le mettera' a disposizione degli interessati su loro richiesta, informazioni relative in particolare a: - le possibilita' e le condizioni di lavoro nel loro paese d'origine; - l'aiuto finanziario concesso per la reintegrazione economica; - il mantenimento dei diritti acquisiti all'estero in materia di sicurezza sociale; - i passi da compiere per facilitare la ricerca di un alloggio; - l'equipollenza dei certificati o diplomi professionali ottenuti all'estero e, se del caso, gli esami necessari per il loro riconoscimento; - l'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero al fine di permettere l'inserimento scolastico senza declassamento dei figli dei lavoratori migranti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art30 · fonte su Normattiva