dei diritti acquisiti Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato e' Parte Contraente.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
