dei diritti acquisiti Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come giustificante un trattamento meno favorevole di quello accordati ai lavoratori migranti dalla legislazione nazionale dello Stato d'accoglimento e dagli accordi bilaterali e multilaterali nei quali tale Stato e' Parte Contraente.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art31 · fonte su Normattiva