Art. 8 (Convenzione)
[1]1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti. 2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ad in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.
[2]Tunsii Firma il 26 SEP. 1996
[3]Per il Governo della Per il Governo della, Repubblica italiana Repubblica tunisina
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
