Art. 7 (Convenzione)
1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalita' interne per la sua esecuzione. La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilitadi denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
