1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalita' interne per la sua esecuzione. La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilitadi denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13~convenzione-art7 · fonte su Normattiva