[1]Articolo XI Entrata in vigore e durata 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a seguito di notifica scritta di ciascuna Parte che sono state completate le procedure costituzionali necessarie richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. L'Accordo potra' essere rescisso, con preavviso di 90 giorni, da ciascuna delle due Parti a seguito di notifica scritta all'altra. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in duplice copia, il 27 ottobre 2004, in lingua italiana e in lingua inglese, essendo entrambi i testi parimenti autentici.

[2]Per il Governo della Per il Governo degli Repubblica Italiana Stati Uniti d'America

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;216~accordo-artxi · fonte su Normattiva