[1]ARTICOLO III Trattamento nazionale e applicazione della clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Ogni Parte Contraente, una volta che abbia permesso nel proprio territorio investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente garantira' piena protezione legale a tali investimenti e concedera' loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori o di investitori di Stati terzi. 2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore nel futuro per una delle Parti Contraenti scaturisse un quadro normativo in base al quale gli investitori dell'altra Parte Contraente dovessero ricevere un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento sara' applicato agli investitori dell'altra Parte Contraente. 3. Senza pregiudizio di quanto disposto nei commi precedenti, il trattamento della clausola della nazione piu' favorita non si applichera' ai privilegi che ogni Parte Contraente dovesse concedere a investitori di uno Stato terzo in conseguenza della sua partecipazione o associazione in una zona di libero scambio, in una unione doganale, in un mercato comune, in un accordo regionale/subregionale o in accordi economici multilaterali. 4. Le disposizioni nei commi (1) e (2) di questo articolo non saranno da interpretarsi come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risultino da accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione o a facilitare la circolazione transfrontaliera di persone e beni.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artiii · fonte su Normattiva