[1]ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti

[2]1. Ogni Parte Contraente promuovera' nel suo territorio gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti. 2. Gli investitori di ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere al territorio dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti in condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell'Articolo III (1). 3. Ogni Parte Contraente garantira' in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente che siano stati ammessi nel suo territorio, e non pregiudichera', attraverso misure ingiustificate o discriminatorie, la loro gestione, il loro mantenimento, il loro uso, il loro godimento, il loro usufrutto, il loro ampliamento e la loro liquidazione o disposizione. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'osservanza adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti con gli investitori dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artii · fonte su Normattiva