[1]ARTICOLO VI Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni
[2]1. Ogni Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente:
- a)del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
- b)dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
- c)dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
- d)dei profitti;
- e)del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
- f)delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
- g)dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
- h)dei pagamenti che devono essere effettuati in virtu' della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
