[1]ARTICOLO VI Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni

[2]1. Ogni Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente:

  • a)del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
  • b)dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
  • c)dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
  • d)dei profitti;
  • e)del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • f)delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
  • g)dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
  • h)dei pagamenti che devono essere effettuati in virtu' della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artvi · fonte su Normattiva