ARTICOLO VII Modalita' di trasferimento

  • 1)I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
  • 2)Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artvii · fonte su Normattiva