ARTICOLO VII Modalita' di trasferimento
- 1)I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
- 2)Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
