[1]Richieste di Cooperazione ed Assistenza

[2]1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attivita' previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorita' afghane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorita' italiane. 2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo. 3. Nei casi d'urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel piu' breve tempo possibile. 4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere: denominazione dell'Organismo richiedente; denominazione dell'Organismo richiesto; motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del «caso»; qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art6 · fonte su Normattiva