1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

  • a)l'Amministrazione doganale richiedente;
  • b)la misura richiesta;
  • c)l'oggetto e il motivo della richiesta;
  • d)la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
  • e)le indicazioni quanto piu' possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
  • f)una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 14 del presente Accordo;
  • g)il nesso tra l'assistenza richiesta e la materia a cui si riferisce. 3. Le richieste sono presentate in lingua inglese. 4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne puo' richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verra' in tal modo intaccata. 5. Le risposte alle richieste sono presentate in lingua inglese. 6. Le informazioni di cui al presente Accordo devono essere comunicate ai funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi' designati e' scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 20 del presente Accordo.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art17 · fonte su Normattiva