[1]1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
- a)l'Amministrazione doganale richiedente;
- b)il provvedimento richiesto;
- c)l'oggetto e il motivo della richiesta;
- d)la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;
- e)le indicazioni quanto piu' possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;
- f)una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 14 del presente Accordo;
- g)il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce.
[2]3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese. 4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne puo' richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verra' in tal modo intaccata. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista dei funzionari designati e' scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.
Testo vigente dal 24 novembre 2011
