Art. 14 (Atto di Ginevra)
[1]di esecuzione e mezzi di ricorso
[2]Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinche' un'autorita' pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un'azione legale per garantire tale protezione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
