[1]di esecuzione e mezzi di ricorso

[2]Ogni parte contraente mette a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine registrate e delle indicazioni geografiche registrate e provvede affinche' un'autorita' pubblica o una qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un'azione legale per garantire tale protezione.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art14 · fonte su Normattiva