Art. 11 (Atto di Ginevra)
[1]nei confronti delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate
[2](1) [Contenuto della protezione] Fatte salve le disposizioni del presente atto, ciascuna parte contraente e' tenuta, con riferimento a una denominazione di origine registrata o a un'indicazione geografica registrata, a predisporre i mezzi giuridici che consentano di evitare:
- a)l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica (i.) in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica; (ii.) in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo e' di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe lederne gli interessi o, se del caso, in ragione della notorieta' della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorieta', o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;
- b)qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti. (2) [Contenuto della protezione rispetto a determinati usi] Il paragrafo 1, lettera a), si applica altresi' a qualsiasi uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica che equivalga a una sua imitazione, anche se la vera origine dei prodotti e' indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica e' utilizzata in traduzione o e' accompagnata da espressioni quali «stile», «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo», «alla maniera», «come», «simile» o da espressioni analoghe (1). (3) [Uso in un marchio] Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, una parte contraente procede d'ufficio, se la propria legislazione lo consente, o su richiesta di una parte interessata, al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1.
[3](1) (Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11, paragrafo 2: ai fini del presente atto, si intende che, quando taluni elementi della denominazione o dell'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica hanno carattere generico nella parte contraente di origine, la loro protezione a norma del presente paragrafo non e' richiesta nelle altre parti contraenti. Si precisa che un rifiuto o l'invalidazione di un marchio, o la constatazione di una violazione, nelle parti contraenti a norma delle disposizioni dell'articolo 11 non possono essere fondati sulla componente che ha un carattere generico.)
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
