Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Art. 23 (Atto di Ginevra)
[1]internazionale
[2](1) [Compiti amministrativi]
- a)L'Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonche' gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione particolare.
- b)In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell'Assemblea nonche' degli eventuali comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
- c)Il Direttore generale e' il piu' alto dirigente dell'Unione particolare e la rappresenta. (2) [Ruolo dell'Ufficio internazionale nell'Assemblea e in altre riunioni] Il Direttore generale e qualsiasi collaboratore da lui designato partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea. Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato e' segretario ex officio di tale organo. (3) [Conferenze]
- a)L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell'Assemblea.
- b)L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.
- c)Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione. (4) [Altri compiti] L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente atto.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
