Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Art. 25 (Atto di Ginevra)
[1]di esecuzione
[2](1) [Oggetto] Le modalita' di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione. (2) [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]
- a)L'Assemblea puo' stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimita' o soltanto con una maggioranza di tre quarti.
- b)Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti non si applichi piu' alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta l'unanimita'.
- c)Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta la maggioranza di tre quarti. (3) [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
