Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Art. 24 (Atto di Ginevra)
[1]Regolamento
[2](1) [Oggetto] Il Regolamento disciplina i dettagli relativi all'attuazione del presente Atto. In particolare include disposizioni concernenti:
- i)le questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizione;
- ii)gli ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;
- iii)ogni requisito, questione o procedura amministrativa. (2) [Modifica di determinate disposizioni del Regolamento] a) Il Regolamento puo' stabilire che alcune sue disposizioni possano essere modificate solo all'unanimita' o solo con una maggioranza di quattro quinti.
- b)Perche' in avvenire l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di quattro quinti non si applichi piu' alla modifica di una disposizione del Regolamento, e' richiesta l'unanimita'.
- c)Perche' in avvenire l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del Regolamento, e' richiesta la maggioranza di quattro quinti. (3) [Conflitto fra il presente Atto ed il Regolamento] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Atto e quelle del Regolamento, prevalgono le prime.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
