1. I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11 paragrafo 1-a): che soggiornano o risiedono nel territorio diverso dallo Stato competente; il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano:
- i)delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti;
- ii)delle prestazioni in danaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
