Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall'istituzione del Paese di residenza alle condizioni previste all'art. 10 per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro sono rimborsate forfettariamente da quest'ultima sulla base di un costo medio le cui modalita' di calcolo sono determinate con Accordo Amministrativo. Tuttavia, il valore del forfait di base non puo' eccedere il costo medio per lavoratore delle prestazioni corrispondenti erogate dal regime generale del Paese del luogo di lavoro. Paragrafo 2 - L'ammontare delle prestazioni in natura erogate al lavoratore ed, eventualmente, ai suoi familiari residenti nel Paese del luogo di lavoro, secondo la legislazione di detto Paese, e' dedotto dall'ammontare del rimborso forfettario previsto al primo comma del precedente paragrafo. Paragrafo 3 - Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare altre modalita' di rimborso. Paragrafo 4 - Le condizioni di applicazione del presente articolo e le modalita' di rimborso saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art12 · fonte su Normattiva