La concessione da parte dell'istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto dell'istituzione dell'altro Paese, di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituzione competente, salvo casi di urgenza. Le modalita' di applicazione del presente articolo saranno regolate con Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art15 · fonte su Normattiva