La concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, di protesi, grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, il cui elenco sara' stabilito nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 46 della presente Convenzione, e' subordinata, salvo casi di urgenza, all'autorizzazione dell'istituzione competente. Tale autorizzazione non e' tuttavia necessaria qualora il costo annuo delle prestazioni sia disciplinato in base a forfait.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art16 · fonte su Normattiva