La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista e' definita nell'accordo amministrativo, e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituzione competente, tranne che in casi di assoluta urgenza.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
