Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati "lavoratori", sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco. Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi. Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell'art. 3 relative all'assicurazione volontaria o facoltativa. A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell'altro Paese. Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l'applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art2 · fonte su Normattiva