[1]Definizione
[2]Ai fini del presente accordo:
- a)per "societa' comunitaria" o "societa' serba" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Serbia viene considerata una societa' comunitaria o serba se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;
- b)per "consociata" di una societa' s'intende una societa' effettivamente controllata da un'altra societa';
- c)per "filiale" di una societa' s'intende una sede di attivita' senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicche' questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attivita' che ne costituisce l'estensione;
- d)per "stabilimento" s'intende:
- i)per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita' imprenditoriali, in particolare societa', che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attivita' imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
- ii)per quanto riguarda le societa' comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attivita' economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunita';
- e)per "attivita'" s'intende l'esercizio di attivita' economiche;
- f)le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
- g)per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia; per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunita' o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Serbia e controllate da cittadini della Comunita' o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;
- h)per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il CSA puo' ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
