Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi. Tuttavia: 1. - sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonche' i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie; 2. - i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sara' fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art5 · fonte su Normattiva