Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti siano sufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione, l'istituzione competente di detto Paese determina l'ammontare della prestazione di cui e' debitrice, secondo la propria legislazione, in base a detti periodi. Le disposizioni del precedente comma sono ugualmente applicabili qualora l'interessato possa aver diritto alle prestazioni della legislazione dell'altro Paese contraente per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all'art. 19.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
