I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi contraenti sono totalizzati a condizione che non si sovrappongano sia per la determinazione del diritto alle prestazioni sia per il mantenimento o il recupero di tale diritto. L'Accordo Amministrativo determinera' le regole applicabili nel caso di sovrapposizione di periodi.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art19 · fonte su Normattiva