Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del diritto a pensione, dopo aver compiuto periodi di assicurazione nei due Paesi contraenti, l'interessato non soddisfi alle condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, ma soddisfi solo alle condizioni richieste da entrambe ma si sia avvalso della possibilita' offerta dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti, di differire la liquidazione dei suoi diritti ad una prestazione, l'ammontare delle prestazioni dovute in virtu' della legislazione nazionale nei confronti della quale i diritti sono liquidati e' calcolato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 o dell'articolo 22. Paragrafo 2 - Qualora le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Paese contraente siano soddisfatte o, qualora l'interessato chieda la liquidazione dei suoi diritti che aveva differito nei confronti della legislazione di uno dei Paesi contraenti, si procede alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtu' di detta legislazione nei termini degli articoli 20, paragrafo 1, o 22, a seconda che sia necessario o meno fare ricorso alla totalizzazione, senza che sia necessario procedere ad una revisione dei diritti gia' liquidati. Tuttavia, solo i periodi compiuti anteriormente alla prima liquidazione sono presi in considerazione per la totalizzazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art27 · fonte su Normattiva