In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di un Paese contraente non e' superiore ad un anno, l'istituzione di detto Paese non e' tenuta a concedere prestazioni per i detti periodi, salvo se, in virtu' di tali soli periodi, un diritto a prestazione e' acquisito in virtu' di detta legislazione. In tale caso, il diritto e' liquidato in maniera definitiva in funzione di questi soli periodi. Cio' nonostante, detti periodi sono presi in considerazione per l'apertura del diritto mediante totalizzazione nei confronti della legislazione dell'altro Paese contraente.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art24 · fonte su Normattiva