Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtu' della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione minima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l'istituzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minima.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
