• 1)Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista all'articolo 19 non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.
  • 2)Le prestazioni accordate a titolo della legislazione di un solo Stato contraente nel caso indicato nel paragrafo precedente sono ricalcolate d'ufficio, in base agli articoli 19 e 20 allorche' risultino soddisfatte anche le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art21 · fonte su Normattiva