[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

[3](a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

[4]3. La Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito derivante dall'esercizio di trasporti navali ed aerei, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130~convenzione-art29 · fonte su Normattiva