[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione; 3. Le richieste di rimborsi o crediti presentate ai sensi della presente Convenzione relativamente a qualunque tipo di imposta applicata ai residenti di uno degli Stati contraenti a partire dal, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione e nel periodo che precede l'entrata in vigore della medesima dovranno essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data di emissione dell'imposta, a seconda di quella piu' recente.

Testo vigente dal 28 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~convenzione-art30 · fonte su Normattiva