1. Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente conformemente all'articolo 7, e' riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza e' divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non puo' piu' essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso. 2. Uno Stato contraente puo' applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art8 · fonte su Normattiva