1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del 1992 si applicano alle azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente protocollo. 2. In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata presso un tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione del 1992 sulla responsabilita' contro il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione di risarcimento per danni da inquinamento ai sensi della convenzione CLC del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente della stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi azione nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo puo' essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del presente protocollo competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992. 3. In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni da inquinamento e' stata intentata nei confronti del fondo del 1992 presso un tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC del 1992 ma non del presente protocollo, qualsiasi azione collegata nei confronti del fondo complementare puo' essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1.
Testo vigente dal 13 luglio 2005
