[1]Dichiarazioni e riserve

[2]Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali si applichera' anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtu' di una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo. Non sono ammesse altre riserve. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all'articolo 4 paragrafo 5 e all'articolo 5 del presente Protocollo. Ogni Stato puo' ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrra' effetto alla data della sua ricezione. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtu' delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non puo' pretendere l'applicazione dello stesso paragrafo da un'altra Parte Contraente. Se la riserva e' parziale o condizionale, essa puo' tuttavia pretendere l'applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l'ha accettato.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art17 · fonte su Normattiva