[1]assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo

[2]Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo sara' concessa l'immunita' da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sara' terminato per le attivita' svolte per conto della Corte. Durante l'incarico, saranno inoltre concesse loro le facilitazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art17 · fonte su Normattiva