[1]e residenti permanenti

[2]Al momento della firma, della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ogni Stato puo' dichiarare che: (a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1 (d) dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunita', nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte: (i) immunita' da arresto e detenzione personale; (ii) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunita' continuera' ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate; (iii) inviolabilita' di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa; (iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all'articolo 19, con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma. (b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunita' nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte: (i) immunita' da arresto e detenzione personale; (ii) immunita' da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art23 · fonte su Normattiva